Lombardia, chiarimenti sulla certificazione energetica degli edifici

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Sarà pubblicata il prossimo 11 gennaio la versione 1.0.4 del software CENED+, aggiornata secondo le specifiche contenute nel DDG 14006 del 15 dicembre 2009, le cui disposizioni diventeranno operative a partire dal 15 gennaio 2010.

La DDG 14006/2009 contiene precisazioni in merito alle disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG n. 5796 dell’11 giugno 2009, relativo all’aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici.

In primo luogo, viene chiarito che l’autodichiarazione prevista dal punto 9, Allegato A (articolo 3, comma 1) alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), con cui il proprietario dichiara che l’edificio oggetto di compravendita è di classe G ed i costi per la gestione energetica sono molto alti, non sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto da Regione Lombardia con DGR 5018/2007. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni non ancora dotate di proprie leggi in materia.

Gli attestati di certificazione energetica – prosegue il DDG 14006/2009 – hanno una validità temporale di 10 anni, che non viene meno in caso di aggiornamento delle disposizioni regionali per l’efficienza energetica in edilizia.

Il provvedimento ricorda che, nel paragrafo E.2 del Dg 5796/2009 si prevede l’obbligo del Soggetto certificatore di “verificare, attraverso uno o più sopralluoghi, lo congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui sopra e lo stato di fatto dell’edificio”. Tale disposizione – precisa la DDG 14006/2009 – non obbliga il certificatore “ad accedere a tutti i subalterni che compongono l’immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell’edificio oggetto di certificazione”.Qualora sia impossibile accedere a tutti i subalterni, il certificatore, salvo elementi manifestamente diversi da quelli rilevati, potrà supporre che le caratteristiche al contorno dei subalterni non accessibili siano identiche a quelle dei subalterni rilevati.

Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la DIA o la domanda di permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune tra l’1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, i certificatori possono redigere l’attestato di certificazione secondo il modello di cui all’Allegato C della DGR VIII/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto 15833/2007.

Infine, il DDG 14006/2009 fornisce un chiarimento sulle schermature solari. Ai fini dell’applicazione del punto 5.4 lettera a) delle Disposizioni allegate alla DGR 8745/2008 – secondo cui il progettista valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti – i vetri con trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano tutti i requisiti di schermatura richiesti.

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