Attenzione al prezzo dichiarato in atto

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Sarà la stessa Agenzia delle Entrate, a fornire gli opportuni orientamenti a tutti gli uffici per effettuare la valutazione dei fabbricati, per poter effettuare l’accertamento delle imposte. Questo sistema dovrebbe frenare il ricorso al fai-da-te, evitando il rischio dell’adozione di dubbi, criteri di discrezionalità fisiologicamente insiti nella quantificazione del “valore normale”.

In altre parole, questo è quanto previsto dal comma 307 dell’articolo unico del ddl finanziaria 2007, a completamento delle disposizioni sui poteri di accertamento del fisco, soprattutto per quanto riguarda le compravendite di immobili.

Principalmente il Dl. 223/2006 ha provveduto a cancellare l’istituto protettivo della “valutazione automatica”, sia per quanto riguarda l’imposta di registro, che per la dichiarazione Iva. Come conseguenza, l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di compiere gli accertamenti, secondo le regole ordinarie, anche nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato nell’atto un corrispettivo di cessione non inferiore al valore catastale del fabbricato.

Contemporaneamente il decreto ha provveduto ad integrare le disposizioni del terzo comma dell’art. 54 del dpr 633/72 e del comma 1 dell’art. 39 del dpr 600/73, dando la possibilità, ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi sulle cessioni aventi per oggetto beni immobili e relative pertinenze, di provare l’infedeltà del comportamento del contribuente desumendo l’imponibile o maggior imponibile dal valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 14 del dpr 633/72 e dell’art. 9 del dpr 917/86. Il valore normale (ossia il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi) diviene quindi presunzione legale di sottofatturazione della vendita, naturalmente superabile dal contribuente con ogni mezzo di prova.

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