Tutte le novità sull’A.P.E., l’attestato di prestazione energetica, obbligatorio per legge dal 2013, da consegnare e allegare ai contratti di compravendita e affitto e, prima ancora, con indici da citare negli annunci di offerta immobiliare.
Inizialmente il nuovo APE avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2015, si è poi passati al 1° di agosto per giungere infine, dopo un ulteriore salto in avanti, al 1° ottobre 2015.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 i tre testi del Decreto Legge 26 giugno 2015, che entra in vigore dal 1° ottobre 2015.
Di seguito, in estrema sintesi, ecco cosa cambierà:
- Un nuovo sistema informativo comune: SIAPE
In esso verranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica rilasciati nel Paese secondo le nuove modalità definite dal nuovo attestato unico semplificato - nuove linee-guida, valide per tutto il territorio nazionale, dell’APE
- nuove modalità per effettuare il calcolo della prestazione energetica, con indicazione dei requisiti minimi richiesti per gli immobili di nuova costruzione e per le ristrutturazioni.
- determinazione della classe energetica sulla base della prestazione energetica globale, espressa in energia primaria non rinnovabile (il nuovo attestato dovrà comunque esprimere la prestazione energetica globale anche in termini di energia primaria totale)
- nuovi schemi a cui i tecnici abilitati si devono attenere per compilare la relazione, che include le indicazioni di quali miglioramenti realizzare per raggiungere una classe più efficiente e dei requisiti minimi richiesti per le diverse tipologie di immobile preso in esame: nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione energetica.
- Le classi energetiche da 7 diventano 10, dalla più alla meno efficiente: A4 (la migliore) alla G (la peggiore)
Il decreto illustra puntualmente, in uno degli allegati, come compilare un annuncio di offerta (vendita e affitto), per rendere uniformi le informazioni energetiche dell’immobile, al fine di agevolare i controlli da parte delle Regioni sulla regolarità delle certificazioni rilasciate. I dati confluiranno nel SIAPE – Sistema Informativo APE, un database nazionale che servirà a mappare la situazione degli immobili, dal punto di vista energetico, su tutto il territorio nazionale.
Multe per chi non è in regola
Scatteranno multe salate per i soggetti non in regola, con importi che da €700 potranno arrivare a 18.000.
Occorre però fare una distinzione tra le tre tipologie di soggetti sanzionabili.
- I primi ad incorrere in eventuali sanzioni sono i certificatori che redigono APE non corretti: per tali soggetti le multe variano da un minimo di 700€ ad un massimo di 4.200€.
- I secondi soggetti eventualmente sanzionabili sono i direttori dei lavori: qualora non presentassero l’APE al Comune di pertinenza, essi potranno essere multati dai 1.000 ai 6.000€.
- Le sanzioni più salate spettano invece alla terza tipologia di soggetti, ovvero i costruttori/proprietari che non richiederanno l’APE per gli edifici di nuova costruzione. Per essi le multe possono variare dai 3.000 ai 18.000€.
L’importanza dell’Attestato di Prestazione Energetica
L’APE non è un inutile documento burocratico; rientra in un progetto della Comunità Economica Europea volto a sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza delle prestazioni energetiche delle singole abitazioni e dell’intero edificio cui appartengono. Il risparmio energetico è un imperativo dei nostri tempi, cui tutti dobbiamo prestare attenzione, non solo per salvaguardare le risorse della Terra, ma anche per risparmiare immediatamente diverse centinaia di euro sulle nostre bollette!
Chi può rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica
Fino al 2012 era ammessa anche l’autocertificazione, ma dal 9 gennaio 2013 per concludere un contratto di compravendita/affitto occorre l’attestato APE, con l’indice IPE – Indice di Prestazione Energetica – in originale, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato (da un ente competente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’immobile), dopo un accurato sopralluogo all’immobile. I controlli sulle certificazioni e il database SIAPE puntano dunque su APE trasparenti e univoci, in cui il tecnico suggerisce alcuni interventi per, ad esempio, aumentare l’isolamento caldo/freddo dell’abitazione, rendendola più appetibile agli acquirenti o affittuari, che avranno bollette dal costo ridotto.
La complessità dell’APE
Solo un tecnico competente e abilitato ha tutti gli strumenti per rilasciare APE in linea con le nuove disposizioni di legge. Per non incorrere in certificazioni sospette, se non fraudolente, occorre affidarsi a personale specializzato che, lo ribadiamo, solo dopo un attento sopralluogo all’abitazione potrà rilasciare una certificazione veritiera, certa e inoppugnabile.
Infatti, un altro elemento di novità apparentemente ovvio, riguarda l’obbligo del certificatore energetico di “effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Per questo rivolgiti a chi lavora con serietà e competenza: richiedi un preventivo per l’APE ai nostri certificatori energetici.