TASI 2015, no dichiarazione per immobili locati dopo il 1° luglio 2010

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Non c’è bisogno di un nuovo modello per assolvere gli obblighi dichiarativi della TASI. Si può utilizzare il modello previsto per l’Imu dato che i tributi sono sostanzialmente identici. E’ quanto precisa il Dipartimento delle Finanze, con Circolare n.2/DF del 3 giugno 2015 (prot. 17785), con la quale l’amministrazione interviene sulle problematiche relative gli obblighi dichiarativi concernenti l’imposta Municipale Propria (IMU) e il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Nella circolare in esame, in particolare, si precisa che “a seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, è stato chiesto quando sarà disponibile il modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione relativa alla TASI, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2015”.

In merito, il Dipartimento ha confermato che non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a questo specifico scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Secondo il Dipartimento delle Finanze, questo indirizzo è fondato sulla circostanza che le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche.

Ne deriva che – in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale – non c’è la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.

Al rispetto delle stesse esigenze – sempre a parere del Dipartimento – si ispira anche l’esame dell’altra problematica segnalata e riguardante il caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Un’applicazione rigorosa della norma – si sottolinea nella Circolare in esame – comporterebbe che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile – che non hanno, quindi, finora assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU – dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

Tuttavia, il Dipartimento delle Finanze precisa che, in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con D. M. 30 ottobre 2012, la dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010.

Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.

Sempre nell’ambito dell’illustrazione della stessa fattispecie è stato chiarito, altresì, che la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione. In sostanza, questi accorgimenti fanno sì che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduca a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati.

Per maggiori informazioni:
Circolare 3 giugno 2015

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