Proposta di acquisto vincolata con “condizione sospensiva”
Se per l’acquisto della tua nuova casa devi fare un mutuo è importante vincolare l’efficacia della tua proposta o del preliminare all’ottenimento del finanziamento.
Tecnicamente si va ad apporre una “condizione sospensiva” al contratto che stai stipulando (articolo 1353 codice civile) .
La “condizione sospensiva” fa si che gli effetti del contratto non si producano immediatamente, ma solo qualora la condizione si avveri.
Se condizioni il tuo acquisto all’ottenimento del mutuo, il contratto che hai sottoscritto materialmente si perfezionerà solamente se il finanziamento viene concesso.
N.B. :
Il venditore che ha accettato l’inserimento di questa clausola nel contratto deve attendere il verificarsi o meno della condizione nei termini stabiliti.
Se il mutuo ti viene concesso tu compri la casa e puoi versare una caparra al venditore.
Se invece il mutuo per un motivo qualsiasi non è concesso, il contratto è “sciolto” ; tu non compri la casa e NON perdi i tuoi soldi.
Eventuali caparre versate e/o incassate (si sconsiglia di consegnare assegni al proprietario) devono esserti immediatamente restituite e, nel caso tu abbia fatto la proposta tramite agenzia immobiliare, alla stessa NON devi corrispondere nulla.
Muoversi per tempo è l’ideale quindi è meglio avere un parere di fattibilità “di massima” da parte di una banca prima di andare in giro a visitare i vari immobili sul mercato.
Resta inteso che il parere che la banca può preventivamente rilasciare è indicativo ed è riguardante al solo aspetto reddituale del richiedente, ma è comunque utile per avere una indicazione su quanto materialmente la banca può concedere .
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