La demolizione di un fabbricato esistente e la sua ricostruzione in posizione diversa con ampliamento, anche minimo, si qualifica come nuova costruzione.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13492, del 9 aprile 2010.
I giudici hanno ricordato che caratteristica di restauro e risanamento conservativo è la conservazione di un organismo edilizio preesistente assicurandone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali preesistenti.
In presenza di edifici già demoliti l’intervento deve quindi essere considerato come nuova costruzione.
La pronuncia si pone in controtendenza con alcune leggi regionali sul Piano Casa, che tendono a semplificare le procedure per il rilancio delle costruzioni, ammettendo la Dia anche per la sostituzione edilizia con premio volumetrico, come accade ad esempio in Veneto.
La demolizione e riedificazione degli edifici esistenti è incentivata anche dalle associazioni del settore costruzioni, che vedono in questa misura il cuore pulsante della ripresa.