Decreto Legge 78 del 1 Luglio 2010 – allineamento catastale

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Decreto Legge 78/2010

Non tutti lo sanno ma, dal 1° luglio 2010, esiste l’obbligo di allineamento alle risultanze del catasto dei dati catastali indicati nei rogiti per le compravendite e nei contratti di locazione per gli affitti .

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, A PENA DI NULLITÀ, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

In parole povere:
Se un immobile non è allo stato di fatto (come lo avete visto in realtà) risultante come sulle schede catastali (la scheda deve riportare fedelmente il “disegno” della casa come è in realtà) lo stesso immobile non si può rogitare (l’atto sarebbe nullo).
Inoltre i dati catastali devono essere esattamente intestati alla proprietà dell’immobile.

Se i dati catastali si possono “allineare” con una semplice voltura (si regolarizza l’intestazione al catasto con una minima spesa) NON SEMPRE le difformità interne dell’alloggio rispetto a quanto depositato al catasto (ed al comune) si possono sanare.

Capita molto spesso che immobili oggetto nel tempo di opere interne non autorizzate, oggi NON si possano sanare o, magari, si possono sanare fatto salvo spese consistenti per oneri e sanzioni, se non addirittura arrivare alla necessità di effettuare opere murarie interne per eliminare gli abusi e ripristinare la casa come era una volta (ma non come l’avete vista voi).

Le norme in esame si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi.

PRESTATE MOLTA ATTENZIONE

Se avete trovato la casa dei vostri sogni PRIMA di versare assegni di caparra e PRIMA di firmare proposte di acquisto o preliminari di compravendita effettuate tutte le verifiche su: scheda catastale, visure catastali, concessioni edilizie e progetti depositati in comune.

Se non siete particolarmente preparati in materia e preferite far effettuare gli accertamenti ad un tecnico professionista potete richiedere informazioni e preventivi ad un esperto attraverso il seguente form di contatto.

N.B.:
Se siete in possesso della scheda catastale fate attenzione alla data in cui è stata depositata rispetto all’età dell’appartamento.

Se, per esempio, l’immobile è dell’anno 1975 la scheda catastale deve per forza di cose essere stata depositata nello stesso periodo.

Se invece riporta una data differita, per esempio: 1995, bisogna capire come mai è stata depositata in un secondo momento, verificando anche se tale presentazione richiedeva comunicazioni al comune di riferimento.

Per essere in regola e poter rogitare l’immobile, tutto deve riportare fedelmente l’immobile come lo avete visto nella realtà.

PRESTATE MOLTA ATTENZIONE

Effettuare gli accertamenti solo dopo aver versato la caparra al venditore è la mossa più sbagliata da farsi.

Se non siete particolarmente preparati in materia e preferite far effettuare gli accertamenti ad un tecnico professionista potete richiedere informazioni e preventivi ad un esperto attraverso il seguente form di contatto.

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