Con la risoluzione n. 60/E del 30 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che qualora venga concordata un riduzione del canone di locazione di un locale commerciale tale atto non debba essere registrato.
La non obbligatorietà della registrazione discende, tra l’altro, anche da una sentenza della Corte di Cassazione (5576/03) che afferma che le sole variazioni del canone non sono tali da comportare una novazione del rapporto di locazione, essendo le stesse delle semplici modifiche accessorie.
Ciò nonostante, se l’atto deve essere opposto a terzi la registrazione si rende necessaria.