Certificazione Energetica per chi Affitta Casa

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Anno nuovo certificazione nuova! Sembra una battuta ma invece è realtà.
A partire dal 1° Luglio 2010 anche nei casi di locazione di immobili è necessario che il locatore (proprietario) presenti l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Infatti se ricordate dal al 1° luglio dello scorso anno è scattato l’obbligo dell’Attestato nelle compravendite immobiliari ed in tutti gli atti di trasferimento oneroso di edifici o singole porzioni, come previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

Ora eccoci alle prese con l’obbligo nelle locazioni. Si! Se si “affitta” una casa è necessario rivolgersi ad un professionista per farsi redigere un Attestato di Certificazione Energetica.

Ma che cos’è questo Attestato?
E’ un documento nel quale si attesta la prestazione in termini di energia assorbita dell’edificio con indicati i parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell’ACE vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche. Questo documento, ricordiamo, deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.

L’ACE ha una validità?
Si! Vale 10 anni a partire dal suo rilascio e va aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.

Ma tutti gli edifici necessitano dell’ACE?
No! Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.

E ci sono multe da pagare se non si presenta l’ACE dal notaio?
No! Al momento e nelle Regioni che non hanno una specifica normativa in materia non vi sono sanzioni pecuniarie all’orizzonte. Rimane però l’obbligo di Legge di predisporre l’ACE, che può essere consegnato all’acquirente anche dopo il rogito, purchè detta pattuizione sia riportata nell’atto pubblico.

Ma l’atto è valido comunque?
Si! Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. Ma ha mantenuto l’obbligo di dotare l’immobile di una certificazione. Pertanto, la violazione dell’obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l’atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l’acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull’inesistenza del documento. E quindi trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l’acquirente o il conduttore da luglio prossimo hanno il diritto di sapere che non è stato rispettata la Legge e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo. Conviene quindi dotarsi dell’ACE anche se non si ha intenzione oggi di vendere o di affittare la casa: tanto dovessi farlo sono pronto con il mio attestato.

Dove ci si rivolge per avere l’ACE?
Da studi e professionisti abilitati.
Per avere informazioni e preventivi in merito è sufficiente contattare un certificatore accreditato della tua zona che puoi trovare nell’elenco certificatori su ClickCase.it

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ClickCase

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