In seguito alla pubblicazione del D.M. del 6 di Agosto 2009 sono state apportate importanti modifiche al Decreto Edifici che disciplina la normativa sugli incentivi fiscali del 55%.
Si riassumono di seguito le novita’ piu’ importanti:
1. L’asseverazione del tecnico abilitato può essere ricompresa nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. E può essere altresì sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
2. I calcoli devono essere svolti, a partire dal 25 giugno 2009, nel rispetto delle disposizioni del Dpr n. 59 del 2 aprile.
3. Cancellato l’obbligo di allegare all’asseverazione, per la sostituzione degli infissi, le certificazioni dei singoli componenti (telaio/vetro)
4. Cancellato l’obbligo per i pannelli solari auto costruiti di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti. Basta pertanto produrre l’attestato di partecipazione ad un corso specifico di formazione da parte del soggetto beneficiario.
5. Con l’allegato I del DM 6 agosto 2009 gli interventi, a partire dal 31 dicembre 2009, che riguardano installazione di pompe di calore dovranno rispettare nuovi limiti. Il nuovo provvedimento precisa inoltre che i generatori di calore a condensazione possono essere ad aria o ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno installate dove tecnicamente compatibile.
6. Il decreto sancisce la non cumulabilita’ del 55% con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art.7 del decreto ministeriale 19 Febbraio 2007 (Conto Energia fotovoltaico).