Certificazione energetica in Emilia Romagna

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Dal primo luglio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08).
L’atto dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia.
La delibera dell’Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quello che riguarda il comportamento energetico degli edifici in regime estivo  e il ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia primaria.
Alcuni Allegati tecnici dell’Atto sono stati successivamente modificati con Delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 “Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008”.

I requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici

L’atto, deliberato dall’Assemblea legislativa, fissa in particolare i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, prevedendo una loro applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero di ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadri.
E’ invece prevista un’applicazione limitata al rispetto di specifici parametri e livelli prestazionali nel caso di ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio, recupero di sottotetti, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
Il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica è obbligatorio per gli interventi il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo il 1° luglio 2008.

La certificazione energetica

Dal primo luglio 2008  è divenuta obbligatoria la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione integrale.
E’ inoltre obbligatoria la certificazione degli immobili oggetto di compravendita.
Dal primo luglio 2009 tale obbligo è esteso anche alle singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, mentre dal primo luglio 2010 lo sarà anche alle unità immobiliari soggette a locazione.

Anche in relazione all’emanazione di provvedimenti nazionali in materia di certificazione energetica (DM 26 giugno 2009) si ricorda che nella nostra Regione, la procedura di certificazione energetica rimane regolata unicamente dalla DAL 156/08 (punto 5 e relativi allegati 5, 6, 7 e 8): conseguentemente, gli unici attestati di certificazione energetica validi ai sensi della disciplina regionale sono quelli registrati nel relativo sistema informatizzato attivato dalla Regione.
Pertanto le autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 non possono essere utilizzate in sostituzione degli Attestati di certificazione energetica nei casi previsti al punto 5 della citata DAL 156/08.

Il sistema di certificazione energetica della Regione Emilia-Romagna è divenuto operativo con l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008: con essa, si è istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione l’Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori (ai sensi dell’art. 6 della D.A.L. n. 156/08), e si è definita la procedura per l’avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere tale attività.

Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

– invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato;
– verifica della ammssibilità da parte dell’Organismo di Accreditamento, in base ai requisiti previsti dall’art. 7 della D.A.L. n. 156/08 ed alla relativa documentazione inviata;
– registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso sarà reso disponibile a tutti i cittadini.

  Elenco Certicatori Emilia Romagna

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