La Legge 26 Dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta pari al 55% delle spese sostenute, da ripartire in 3 – 10 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti:
– 100.000€ per opere che coinvolgono l’intero edificio, migliorandone sensibilmente le prestazioni energetiche e riducendo le dispersioni termiche di almeno il 20% rispetto ai valori di Legge.
– 60.000€ per opere riguardanti pareti, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, a condizione che siano rispettati i requisiti di Legge.
– 30.000€ per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Possono usufruire di tali detrazioni sia i privati che le imprese, che intervengono su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Per ottenere il beneficio fiscale occorre:
Incaricare un professionista abilitato a redigere la seguente documentazione:
1.asseverazione che le opere realizzate rispettano i requisiti di Legge
2.attestato di certificazione energetica, (art. 6 dlg.s 19 agosto 2005, n. 192)
3.scheda informativa delle opere realizzate e dei benefici ottenuti
effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario, specificando il proprio codice fiscale e la partita Iva o codice fiscale del beneficiario, chiedendo che venga evidenziato l’importo della mano d’opera.
Inviare all’ ENEA, la documentazione ai punti 2 e 3, copia originale firmata.
Domande Frequenti
1. D – Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell’Agenzia delle Entrate o all’ENEA?
R – Né all’uno né all’altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.
2. D – Cosa occorre inviare all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate e come? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?
R – La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell’attestato di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici”) e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, dal 15/8/09 non è più richiesto l’allegato A per la sostituzione di impianti termici. Inoltre, l’allegato A non è richiesto neppure per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all’installazione di pannelli solari mentre la scheda informativa è stata semplificata ed ha preso il nome di allegato F.
Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l’invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata indicata nell’apposita sezione del sito dell’ENEA. Non è previsto che l’ENEA riscontri la documentazione inviata, nè in caso di invio corretto, nè in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
Eventuali controlli saranno a cura dell’Agenzia delle Entrate. Prova dell’avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. All’Agenzia delle Entrate va inviata – per via telematica – una copia di quanto specificato alla faq 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al “decreto motori”).
3. D – Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
R – Tali allegati sono, appunto, allegati al “decreto edifici” – scaricabile dalla sezione “Decreti e Normativa” del sito www.ENEA.it – che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l’invio all’ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la sua applicazione web raggiungibile dalla homepage del sito stesso.
4. (accorpata alla faq 2)
5. D – Perchè alcuni interventi di riqualificazione energetica necessitano sia dell’asseverazione di un tecnico, sia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R – L’asseverazione – da conservare – serve a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione – da inviare all’ENEA – trae origine da un’altra legge e precisamente dall’art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.
6. (sostituita dalla faq 31)
7. (accorpata alla faq 31)
8. D – Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
R – Nel 2008 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 del “decreto edifici” (documento da conservare): tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici”. 2) Scheda informativa sull’intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 8 del “decreto edifici”.
9. D – Devo sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R – Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 9 del “decreto edifici”; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici” (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all’allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 9 del “decreto edifici”.
10. (accorpata alle faq 8 e 9)
11. D – Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R – Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il “decreto edifici” prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l’art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all’art. 6 del “decreto edifici”. Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.
12. (accorpata alle faq 53)
13. (accorpata alla faq 14)
14. D – Chi può firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R – La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch’esse detraibili al 55%.
15. D – Mia moglie possiede un’abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R – Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purchè riscaldate.
A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
16. D – Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R – Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l’intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
17. D – Mi hanno detto che in base all’art. 2 del decreto è incentivata l’installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E’ corretta questa interpretazione?
R – La “circolare entrate” conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.
18. (accorpata alla faq 31)
19. D – I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall’art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R – Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera.
20. D – Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R – Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purchè rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. La documentazione da approntare ai sensi del comma 344, è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all’allegato A, relativi all’immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all’ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all’allegato E (da compilare a video e inviare all’ENEA). Viceversa, per il comma 347, dal 15/8/09 non è necessario produrre quanto al punto 2).
21. D – Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all’installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R – Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie – ove tecnicamente compatibili – tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.
22. D – Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R – Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal “decreto edifici” (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal “decreto motori” (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell’inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore).
Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l’alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate contenute in un’apposita guida scaricabile dal loro sito.
23. D – La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R – All’ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.
24. D – Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R – Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari –occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
– se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio;
– se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell’allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che è consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.
b) Intervento su singolo appartamento:
– se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all’allegato “G” quando consentito e facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;
– se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.
Si ricorda che per i lavori condominiali, la compilazione del modulo online da inviare all’Enea può essere effettuata solo dall’amministratore (o da un condomino qualsiasi) indicando però quanti sono i condòmini beneficiari (senza indicarne le generalità) e spuntando la casella che chiede se la domanda viene fatta anche per conto di altri.
Ogni condomino potrà quindi procedere alla propria detrazione sulla base di quanto effettivamente pagato. Si veda anche la faq 30 per i massimali di detrazione.
25. D – Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
R – Se nel Comune dove ha sede l’edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell’attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell’ 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. In ogni caso la compilazione del modulo online per l’Enea ricalca il modello dell’attestato di qualificazione energetica di cui al “decreto edifici” e può essere compilato da un tecnico abilitato anche coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell’attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato, non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant’altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento.
26. (accorpata alla faq 9)
27. (soppressa)
28. D – L’IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R – Nell’ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l’IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell’importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo è il 20%. Per la seconda domanda, qualora l’IVA rappresenti un costo – come per le persone fisiche – è detraibile. Non lo è se l’imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della “circolare entrate”.
29. D – Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l’opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l’edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R – Nel caso specifico non c’è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che l’intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l’accatastamento e per il quale si paga l’ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.
30. D – Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R – Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.
31. D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R – Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purchè univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell’allegato B al DM 11/3/08.
La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di trasmittanza da rispettare si riferiscono solo alla finestra e all’infisso senza considerare il contributo degli elementi accessori.
32. D – Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un’altra. Devo richiedere l’asseverazione dell’impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R – Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l’asseverazione dell’impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perchè tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto edifici”. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
33. D – E’ agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R – Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all’allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell’Agenzia delle Entrate ha ribaltato una interpretazione circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità. L’Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e si è impegnata a cercare una soluzione in accordo con ENEA e MSE.
34. D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal “decreto edifici”. E’ vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R – Il “decreto edifici” non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate) o del “decreto fotovoltaico” reperibile nella sezione “La normativa” del sito ENEA. E’ tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall’art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l’ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l’apposita guida.
35. D – Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R – L’intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall’art. 1 c. 5 del citato “decreto edifici” che ammette a detrazione la “sostituzione” di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un ‘esplicita citazione della parola “parziale” sul testo dell’art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purchè ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall’allegato H dello stesso decreto.
Viene così esclusa – secondo l’AdE – la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l’impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.
36. (accorpata alla faq 24)
37. D – Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R – Si ritiene che non sia possibile perchè un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l’ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.”
38. (accorpata alla faq 2)
39. D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente nella certificazione?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
– attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
– riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici sul sito dell’ ENEA.
40. D – Devo compilare l’attestato di qualificazione energetica per l’intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
R – Normalmente, con il metodo semplificato di cui all’allegato G si calcola l’indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all’allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l’edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.
41. D – Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
R – Per gli impianti realizzati dal 2008 in poi l’attestato non è più richiesto.
42. D – Vorrei sostituire una caldaia con un’altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R – Lei ha ragione. L’art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
43. D – Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all’inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest’anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l’anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest’anno?
R – Il “decreto edifici”, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
– occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
– solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest’anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
– coloro che hanno completato un intervento quest’anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque – secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate, potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
44. D – Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 non sono più gli stessi del 2007. Ha ragione?
R – Si. Il DM 11/3/08, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.
45. D – Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le tabelle tecniche con i valori limite dell’indice di prestazione energetica e di trasmittanza da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile 2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’ così? E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal 1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?
R – No, non è così. L’art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga dell’agevolazione, gli indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro il 28 febbraio. Il decreto dell’ 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale può essere applicata solo rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe, infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici di trasmittanza
termica e di climatizzazione invernale stabiliti in relazione alla normativa vigente nel 2007. Se per l’entrata in vigore del decreto attuativo si applicasse il criterio della “vacatio legis” si dovrebbe affermare che l’art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il 2008 entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del decreto di attuazione, con l’effetto che gli interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di attuazione poichè l’efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio 2008.
A conferma di ciò, si tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di risparmio energetico è del 19 febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1° gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e seguenti della legge finanziaria per il 2007.
46. D – Dal 2008 non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. Ma cosa si intende per “singole unità immobiliari”?
R – In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per “singola unità immobiliare” si intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.
47. D – Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare all’ENEA solo la scheda informativa semplificata (allegato F). Al punto 5 “costo dell’intervento” cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
R – Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell’asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l’attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l’allegato F stesso può essere redatto e spedito dall’utente finale senza l’intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell’intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell’intervento più le spese professionali sempre che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109.090).
48. D – Dal 2008 l’unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all’ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede informative, solo lo schema dell’attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all’obbligo della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviare detta certificazione?
R – Lei non deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull’attestato di certificazione in suo possesso. Si coglie l’occasione anche per ribadire che effettivamente dal 2008 la documentazione deve essere obbligatoriamente trasmessa esclusivamente attraverso il sito web dell’ENEA e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul sito.
49. D – Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?
R – Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
50. D – E’ utilizzabile il software “Docet” messo a punto da Enea e CNR per redigere l’attestato di certificazione/qualificazione energetica?
R – Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto stabilito dall’allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall’art. 5 c. 3 del “decreto edifici”, ossia di fare riferimento all’allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l’allegato G al “Decreto edifici”. Inoltre il DM 26/6/09 che ha introdotto le linee guida per la certificazione energetica, al punto 5.2 dell’allegato A ammette esplicitamente l’utilizzo di “Docet” per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle unità immobiliari residenziali sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300. Attualmente, però, “Docet” non è ancora pienamente rispondente alla nuova normativa e, per rispondere a quanto prescritto, il software è attualmente in fase di aggiornamento secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all’interno delle norme tecniche UNI TS 11300 e gli Attestati di Certificazione e Qualificazione Energetica contenuti nelle suddette Linee Guida. Si consiglia, quindi, di attendere la nuova versione che sarà scaricabile dal sito http://www.docet.itc.cnr.it al quale si rimanda per ulteriori informazioni; tuttavia è possibile utilizzare gli output numerici del software v.1.07.10.18 per redigere esternamente, in un documento di testo, l’Attestato di Qualificazione Energetica e/o l’Attestato di Certificazione Energetica.
51. D – Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?
R – Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica a seguito dell’installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonchè estendendo il principio contenuto nell’art. 3 c. 3 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, sembra accettabile che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, possa considerare il potere calorifico pari a zero.
52. D – Ho effettuato un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho sentito però che dal 2009 alcuni adempimenti sono cambiati. Mi potete chiarire cosa c’è di nuovo?
R – La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, tanto che per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla. Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora:
1) viene introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e li concludono nel 2010 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009;
2) per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. Infine, l’ENEA sarà obbligata a fornire all’AdE i dati in proprio possesso.
53. D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poichè la Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell’art. 10, c. 2 del “decreto edifici” e chi di no. Potete chiarirmi le idee?
R – Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perchè esplicitamente consentito dall’art. 10, c. 2 del “decreto edifici”: in questo caso, comunque, l’importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal 1/1/09, l’art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
54. D – Sto costruendo un nuovo edificio che risponde ai requisiti previsti dal comma 351 della Finanziaria 2007. So che la data di inizio lavori, utile per usufruire degli incentivi, è stata spostata dal 31/12/07 al 31/12/09 dall’art. 11, c. 6 del D. Lgs. 115/08. Desidero sapere quale è la procedura che devo seguire e quale documentazione devo approntare per godere degli incentivi previsti.
R – Allo stato attuale, siamo ancora in attesa del decreto attuativo specifico per questo tipo di interventi, in assenza del quale si deve ritenere la norma non operante.
55. D – Con il varo delle “linee guida”, di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l’obbligo della certificazione energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l’attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica?
R – In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba produrre e conservare l’attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere all’ENEA solo l’attestato di qualificazione energetica attraverso il sito.
56. D – Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
R – L’art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l’obbligo di produrre l’AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l’allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto. Si ricorda anche che è compito dell’utente indicare sull’allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all’intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell’utente finale.
57. D – Ho acquistato recentemente alcuni motori per la mia azienda e mi sono accorto che il sito web predisposto non consente di inviare le pratiche di detrazione per motori e inverter. Perchè?
R – Effettivamente il sistema non è ancora predisposto per ricevere le schede raccolta dati per fruire della detrazione del 20% per l’installazione di motori ad alta efficienza e variatori di velocità. Tuttavia si sottolinea che per i soggetti per i quali il periodo d’imposta scade il 31 dicembre 2009 la scadenza per l’invio è il 28 febbraio 2010 e quindi si suggerisce di attendere. Tutti gli altri utenti, qualora abbiano scadenze impellenti e si trovino nell’impossibilità di inviare la propria scheda per via telematica entro sessanta giorni dalla scadenza del proprio periodo d’imposta, possono avvalersi dell’invio per raccomandata al seguente indirizzo: ENEA, dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma ponendo sulla busta la dicitura: Finanziaria 2009 – Motori e inverter.
Fonte: ENEA