Di tutte le regioni italiane, solo 4 non hanno ancora completato l’iter legislativo per l’approvazione delle Leggi Regionali che porteranno a compimento il Piano Casa voluto dal Premier.
Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano hanno approvato le loro leggi nei termini fissati dall’accordo Stato-Regioni del 1° Aprile 2009 (30 Giugno). Lombardia e Piemonte sono giunte al traguardo con qualche giorno di ritardo. Puglia e Valle d’Aosta hanno terminato l’iter normativo entro il mese di Luglio. Abruzzo, Basilicata e Lazio hanno varato le loro leggi ai primi di Agosto. Infine, durante l’autunno, sono state approvate le leggi di Friuli, Liguria, Sardegna e Marche.
Oltre alle Leggi Regionali di Sicilia, Campania, Calabria e Molise, manca ancora il decreto di semplificazione che il Governo doveva emanare dieci giorni dopo l’accordo dell’1 Aprile e che è ancora fermo in Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti Locali.
Abruzzo
E’ stato approvato il 4 agosto 2009 il Piano Casa abruzzese, essenzialmente tarato sugli edifici a destinazione residenziale.
I privati potranno ampliare fino ad un massimo di 200 mc, con un intervento minimo di 9 metri quadrati. Nel caso di demolizione e ricostruzione si potrà avere un bonus volumetrico fino al 65%, se verranno impiegate tecniche della bioedilizia e se l’edificio raggiungerà almeno la classe energetica B.
Gli interventi non si applicano nelle zone vincolate o nei centri storici.
I Comuni sono tenuti a recepire la legge con atto deliberativo del Consiglio comunale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge. Gli incentivi hanno valore di 24 mesi.
Per i comuni colpiti dal terremoto, gli incentivi hanno validità pari alla durata dello stato di emergenza, superiore anche ai 24 mesi.
Alto Adige
La provincia di Bolzano, con Delibera dal valore di Legge, ha adottato un piano legato ad alti standard energetici: si può aumentare la superficie abitabile del 5 o 10 % a seconda che si riesca ad ottenere il certificato di classe B o di classe A e Oro. Il bonus si applica agli edifici legalmente esistenti al 12 gennaio 2005, a destinazione residenziale per almeno il 50% e con volumetria fuori terra di almeno 300 mc.
Basilicata
E’ stata approvata il 7 agosto 2009 la legge recante “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.
Possono essere ampliati entro i prossimi due anni gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o condonati, nonchè gli edifici residenziali in fase di realizzazione, a tipologia monofamiliare fino a 200 mq e a tipologia bifamiliare e plurifamiliare fino a 400 mq, entro il limite massimo del 20%.
Per poter effettuare tali ampliamenti è necessaria una riduzione minima del 20% nel fabbisogno energetico dell’intero edificio.
Il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, realizzato dopo il 1942, può beneficiare di un premio di cubatura fino al 40% a condizione che vengano utilizzate tecniche di bioedilizia, pannelli fotovoltaici e che la dotazione di verde venga incrementata del 60%. In questi casi sarà necessaria una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile non inferiore al 30% dei consumi totali.
Devono essere rispettate le norme sulle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici, mentre il limite delle altezze può essere superato di 3 metri.
Per effettuare gli interventi sopracitati sarà necessario presentare la DIA entro 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge. E’ obbligatorio presentare l’attestazione di qualificazione energetica e il fascicolo di fabbricato (secondo un apposito schema regionale attualmente in elaborazione).
I Comuni, entro 90 giorni, possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione delle norme regionali, coinvolgendo o escludendo determinate zone urbane.
Emilia-Romagna
Il Piano Casa regionale si basa su criteri di sicurezza, risparmio energetico ed efficienza. Si potranno ampliare del 20% gli edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, non superiori a 350 metri quadri.
L’incremento non potrà superare i 70 metri quadri, e dovrà essere realizzato tenendo conto dei requisiti energetici regionali fissati dalla delibera 156/2008. Per ogni nuovo intervento si dovrà tener conto della sicurezza dell’opera, e, se necessario, andrà effettuato l’adeguamento sismico dell’intero fabbricato.
Se l’adeguamento ai requisiti energetici regionali riguarderà l’intero fabbricato, l’ampliamento potrà arrivare al 35%, ma non superare i 130 metri quadri.
Anche in caso di demolizione e ricostruzione il bonus previsto dalla legge è del 35%, ma può arrivare al 50% se sono abbattuti e delocalizzati immobili all’interno di aree protette.
Sono esclusi i centri storici e le aree tutelate. Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso.
I bonus rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Friuli Venezia Giulia
E’ entrato in vigore il 19 Novembre 2009, con la L.R. 9/2009, il Piano Casa friulano, definito dal Capo VII del Codice dell’Edilizia, recante “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.
I lavori dovranno essere avviati entro 5 anni dall’entrata in vigore della norma. L’ampliamento consentito, per fabbricati residenziali, direzionali, alberghieri o ricettivo-complementari, è pari al 35% del volume utile dell’esistente (fino a 200 mc massimi). Le sopraelevazioni sono consentite al di fuori dei centri storici fino a un massimo di 2 piani (6 metri).
Per gli edifici produttivi il massimo dell’ampliamento possibile è di 1000 mq.
Lazio
Approvato il 6 agosto 2009 il Piano Casa della Regione Lazio.
Si potranno ampliare gli immobili residenziali di volume non superiore a 1000 mc fino al 20%. Il «premio di cubatura» sarà invece del 10% per gli edifici a destinazione non residenziale per artigianato e piccola industria con superficie non superiore a 1.000 mq. L’immobile dovrà mantenere la stessa destinazione d’uso per 10 anni. Per quanto riguarda le zone agricole, potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge solo i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo professionale e i loro eredi.
Tutti gli interventi dovranno rispettare le norme antisismiche e la legge regionale in materia di bioedilizia e gli edifici devono essere dotati del fascicolo di fabbricato.
I premi di cubatura sono aumentati (rispettivamente al 35 e al 20%) nelle zone a più alto rischio sismico, per favorire gli interventi di messa a norma.
Per gli interventi di demolizione-ricostruzione il premio di cubatura sale al 35%. Sarà possibile realizzare una cubatura maggiore (40%) se l’intervento sarà realizzato secondo il progetto vincitore di un concorso di progettazione.
Per avviare i lavori basterà una dichiarazione di inizio attività (Dia), se la demolizione-ricostruzione interessa un complesso con volume superiore ai 3.000 metri cubi sarà necessario il permesso di costruire. Le Dia dovranno essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
Sono istituiti “Programmi di recupero ambientale” e “Programmi di riordino urbano”. Con i primi, in presenza di territori di pregio ambientale, le Amministrazioni potranno predisporre piani di demolizione e ricostruzione degli edifici con delocalizzazione all’esterno dell’area vincolata: in questo caso il premio volumetrico salirà fino al 50%. Nelle zone costiere, l’incremento sarà del 60% se la nuova destinazione dell’edificio sarà turistico-ricettiva. I programmi di riordino urbano invece riguarderanno aree del tessuto urbano da riqualificare, con incremento volumetrico del 40%.
Liguria
E’ entrata in vigore il 5 Novembre 2009, e resterà operativa per 24 mesi, la L.R. 43/2009 che attua il Piano Casa in Liguria.
Il Piano Casa riguarda gli edifici ad uso abitativo, quelli destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo, la cui volumetria esistente al 30 giugno 2009 non sia superiore a 1.000 mc. E’ possibile ampliare gli edifici esistenti, proporzionalmente alla loro volumetria. Le costruzioni fino a 200 mc possono essere ampliate di 60 mc. Se il fabbricato ha una volumetria compresa tra i 200 e i 500 mc, l’ampliamento concesso è pari a un ulteriore 20%. Infine se l’edificio ha una volumetria compresa tra 500 e 1.000 mc l’incremento massimo ammissibile su tale volumetria è del 10%.
Inoltre la legge prevede ulteriori bonus aggiuntivi, qualora l’intervento di ampliamento venga effettuato nel rispetto delle norme antisismiche, oppure preveda la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo di materiali locali tradizionali (come l’ardesia).
Nessun intervento può essere effettuato nei centri storici, nelle zone inedificabili e nei parchi delle Cinque Terre, Portofino, Portovenere e Montemarcello-Magra.
Oltre agli ampliamenti, il Piano Casa prevede la possibilità di demolire, e ricostruire nella stessa zona ma con ampliamento fino al 35%, gli edifici residenziali esistenti esposti a gravi rischi idrogeologici, purchè l’intervento apporti migliorie sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico.
Marche
Il Piano Casa è stato attuato nelle Marche il 16 Ottobre 2009 con l’approvazione della L.R. 22/2009.
Gli ampliamenti sono consentiti sugli edifici residenziali, anche in zone agricole, fino al 20% (massimo 200 mc). Per le strutture non residenziali – situate in aree industriali, artigianali, direzionali, commerciali e agricole – l’espansione può arrivare a 400 mc, se «motivata da esigenze produttive».
Gli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950 possono essere ampliati solo se non vengono alterate le caratteristiche architettoniche.
Per le demolizioni e ricostruzioni l’incremento dei volumi è del 35%, ad esclusione degli immobili di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Comuni ed Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica), che possono essere ampliati fino al 50%. Questo tipo di intervento è subordinato al raggiungimento di specifiche caratteristiche di risparmio energetico.
Piemonte
Approvato dalla Giunta piemontese, il piano casa consente interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20% della volumetria esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento massimo del 35% della volumetria esistente, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Il provvedimento si applica a edifici di edilizia residenziale sovvenzionata a totale proprietà pubblica e agli edifici fatiscenti, nonché alle unità edilizie uni e bi-familiari o comunque di volumetria complessiva non superiore ai 1200 metri cubi.
Per gli edifici produttivi o artigianali, sarà possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20% della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
Dal piano casa sono esclusi i centri storici e gli edifici con valore storico artistico o aree esterne di interesse storico e paesaggistico. Saranno i Comuni a decidere, entro 60 giorni, se applicarne in tutto o solo in parte queste disposizioni o indicare altri parametri.
Puglia
Il disegno di legge per il rilancio dell’edilizia attraverso l’aumento delle cubature ha ottenuto il via libera del Consiglio Regionale venerdì 24 luglio.
Sono previsti aumenti volumetrici fino al 20% per un massimo di 200 mq per le abitazioni mono, bi, tri e quadri-familiari nel rispetto delle altezze massime e delle distanze consentite, anche nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, previa adozione di un regolamento da parte dei Comuni.
La demolizione e ricostruzione consente un premio volumetrico del 35%, dal quale restano però escluse le aree di prestigio paesaggistico e storico-culturale.
Gli edifici costruiti sulla costa o in territori a rischio terremoto, potranno essere ampliati del 35% se ricostruiti in aree adatte. Resta il divieto di deturpare i centri storici o di costruire in aree a rischio sismico e idrogeologico.
Sono esclusi gli interventi su edifici a destinazione non residenziale. Gli interventi possono essere realizzati attraverso la Dia o il permesso di costruire. I Comuni potranno fissare limitazioni all’applicazione della legge regionale.
Sardegna
E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 31 ottobre 2009 la L. R. n.4 del 16 ottobre 2009, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”. Le unità immobiliari interessate dagli interventi sono quelle per le quali i lavori sono stati ultimati entro il 31 marzo 2009.
Sono concessi aumenti di cubatura del 10% per le abitazioni nella fascia dei 300 m dal mare, ma i progetti dovranno essere valutati dalla Commissione regionale per il paesaggio (istituita con la stessa legge). Nelle zone interne è permesso un aumento volumetrico del 20% per le case unifamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, che può arrivare al 30% se è accompagnato da interventi di risparmio energetico. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni (di edifici ultimati entro il 31/12/1989), nelle sole zone interne, si può arrivare a un aumento volumetrico del 45%.
Gli stessi interventi sono ammessi nei centri storici per edifici costruiti meno di cinquanta anni fa e non coerenti col contesto.
E’ consentito inoltre l’ampliamento degli alberghi fino al 35%, anche all’interno della fascia dei 300 m, ma il volume costruito ampliando non deve ospitare nuovi posti letto.
Toscana
Il provvedimento consente, tramite DIA (dichiarazione di inizio attività) da presentare entro il 31 dicembre 2010, ampliamenti fino al 20% della volumetria degli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque con volumetria non superiore a 1000mc, per un incremento massimo di 200mc; demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35% della superficie utile lorda esistente e legittimata da titoli abitativi alla data del 31 marzo 2009.
Sull’efficienza energetica, negli ampliamenti è obbligatorio rispettare un indice del 20% inferiore ai parametri fissati come valore-limite del 2010 per la climatizzazione invernale; per demolizioni e ricostruzioni tale indice deve essere inferiore del 50% al parametro del 2010, e la prestazione energetica per il raffrescamento estivo deve essere inferiore a 30 kW/h per mq annuo.
Gli alloggi non potranno però essere modificati per almeno 5 anni dalla comunicazione di fine lavori. La destinazione d’uso non può cambiare.
Umbria
Secondo la nuova legge regionale potranno essere ampliati fino a un massimo del 20% della superficie utile calpestabile gli edifici residenziali che non superino i 350 metri quadrati, e comunque entro il limite massimo di 70 mq per edificio. Ampliamenti sono consentiti anche se realizzati in forma indipendente dall’edificio, ma in questo caso sono condizionati alla valutazione di sicurezza e a interventi di miglioramento sismico. Tutte le parti ampliate dovranno assicurare elevata efficienza energetica.
Per effettuare questo tipo di interventi sarà sufficiente la denuncia di inizio lavori (DIA) se gli immobili non sono compresi in un eventuale piano attuativo.
Per interventi di demolizione e ricostruzione si prevede un incremento della superficie di non oltre il 25%, con l’obbligo di conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale prevista dalla normativa regionale.
Incrementi di superficie (ampliamento o demolizione e ricostruzione), fino a un massimo del 20%, sono previsti infine per gli edifici a destinazione artigianale, industriale e per servizi, oggetto di un piano attuativo (parere della Provincia entro 30 giorni), che interessi una superficie fondiaria di almeno 2 ettari, che preveda la riqualificazione dell’intero complesso e rispetti le condizioni relative al risparmio energetico.
Dagli ampliamenti vengono esclusi gli edifici ricadenti nei centri storici e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.
Non rientrano nella nuova normativa gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito al 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell’accertamento di conformità o del condono edilizio.
Valle d’Aosta
Il Piano Casa diventa Legge anche in Valle d’Aosta.
Gli immobili legalmente esistenti al 31 Dicembre 2008 possono aumentare il proprio volume fino al 20%. Gli edifici realizzati prima del 31 dicembre 1989 possono beneficiare di incrementi volumetrici del 35% per la demolizione e successiva ricostruzione.
Se gli interventi riguardano interi quartieri, il premio di cubatura sale al 45%, ma sarà necessario l’accordo con le pubbliche amministrazioni o l’inserimento in un Piano Urbanistico di Dettaglio, di iniziativa privata.
è necessario il ricorso a tecniche costruttive sostenibili e a misure di risparmio energetico e idrico.
Veneto
Il Consiglio ragionale ha dato il via libera il 1° luglio alla Legge “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” che integra l’accordo Stato-Regioni.
Sono ammessi aumenti volumetrici fino al 40%, sia per il residenziale che per il produttivo, se realizzati con le tecniche costruttive di bioedilizia. Il 40% può inoltre essere elevato fino al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo.
La legge veneta prevede la possibilità di ampliare gli edifici residenziali e ad uso diverso del 20% rispetto all’esistente, consentendo di realizzare tale ampliamento in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.
I comuni avranno tempo fino al 30 ottobre per deliberare se e con quali limiti applicare la normativa. Nel silenzio del comune, la legge troverà applicazione per tutte le zone del territorio, ma solo per la prima casa e con esclusione dei centri storici, degli edifici vincolati o soggetti a specifiche forme di tutela e per quelli che ricadono in aree di inedificabilità assoluta o in aree ad alta pericolosità idraulica.
Per dare il via ai lavori sarà sufficiente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) corredata da una specifica documentazione; per la presentazione delle richieste sono previsti 24 mesi di tempo a partire dall’entrata in vigore della legge.
Fonti:
ANCE (www.ance.it)
ASCA (www.asca.it)
Edilportale (www.edilportale.com)
Casa e Clima (www.casaeclima.com)
Il Sole 24 Ore