Attestato Certificazione Energetica

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Dal 1° luglio 2009 per vendere casa tra privati c’è una novità: tutti gli immobili dovranno essere dotati del cosiddetto AQE, l’attestato di qualificazione energetica, così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

Entra infatti in vigore la norma che impone l’obbligo di avere un documento ufficiale che classifica una casa a seconda della sua efficienza energetica. Esattamente come gli elettrodomestici tipo lavatrici e lavastoviglie, anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi.

In effetti ancora non si può parlare di attestato di certificazione energetica (ACE) perchè tutt’ora mancano le Linee Guida nazionali alla certificazione. Quindi, fino all’entrata in vigore, con un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, per le Regioni che non hanno legiferato in materia (Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia) l’ACE può essere sostituito dall’AQE.

Su chi grava l’obbligo
I soggetti su cui grava l’obbligo di dotazione dell’attestato di qualificazione energetica (AQE) sono due:
– il costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005).
– il venditore, per tutti gli altri edifici.

Non è obbligatorio allegarla all’atto di vendita
Inizialmente la normativa prevedeva l’obbligo di allegare il documento all’atto di compravendita pena la nullità dell’atto stesso. Successivamente tale obbligo è stato abrogato con la legge 6 agosto 2008 n. 133.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dallo Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato.

La legge stabilisce che è obbligatoria la dotazione, ma non c’è obbligo di allegare la certificazione al momento del rogito. In tutti i casi il notaio al rogito deve rendere noto alle parti che esiste questo obbligo di dotazione e deve invitarle ad accordarsi su come procedere: la legge non dice che la dotazione debba essere precedente alla compravendita e nemmeno che il certificato debba essere pagato dal venditore.

Sono, quindi, validi accordi con cui si preveda che l’acquirente farà fare poi a sue spese la certificazione. E’ però importante, sottolineano i notai, che l’acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Il rischio, altrimenti, è che si possa successivamente rivalere sul venditore avviando un’azione civile per danni.

Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, queste ci sono se l’immobile è venduto dal costruttore, ma non nelle transazioni tra privati.

Infatti, l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

Chi predispone la Certificazione Energetica e quanto costa
La certificazione energetica può essere rilasciata da ingegneri, architetti, geometri, periti anche non estranei alla proprietà; costa da 400 a 1.000 euro, in media, per un singolo appartamento. Ma se attesta una buona efficienza ha anche un valore aggiunto non trascurabile, perché una casa per cui si possono attestare buoni consumi ha maggiore vendibilità sul mercato

I costi poi possono essere abbattuti drasticamente con certificazioni cumulative: è possibile ad esempio far certificare tutto il condominio.

Validità
L’attestato ha una validità massima di 10 anni dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.. Gli usi di energia riportati sull’attestato riguardano il riscaldamento, la produzione d’acqua calda ad usi igienico – sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edificio sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.

Prossime scadenze
Dal primo luglio del 2010 il certificato sarà obbligatorio anche per affittare.

L’attestato di certificazione energetica è un documento che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l’edificio in analisi in una classificazione in base al valore del consumo.

Il consumo degli edifici dipende da molti fattori: dal tipo di muri e di isolamento, grado di illuminazione, dalle ore di esposizione al sole, dall’ampiezza delle finestre. Nell’attestato possono essere indicati anche possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L’obbligo può sembrare un ennesimo passaggio burocratico, ma è stato introdotto da una normativa europea con scopi precisi, come quelli di:
1) fornire agli acquirenti e ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile
2) informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione della casa in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica.

L’Europa diverrà sempre più esigente in materia di efficienza energetica.
Il Parlamento Europeo ha, infatti, approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano.

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