La certificazione energetica degli edifici diventa obbligatoria per tutti gli edifici, anche se è stata eliminata la sanzione della nullità del contratto di compravendita in assenza di certificazione energetica al momento del rogito.
Questo dovuto al fatto che sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Resta comunque il fatto che dal 1° luglio 2009 – come previsto dal citato Dlgs 192/2005 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 5, (uno dei decreti attuativi in materia) sarà necessario dotare gli edifici di attestato energetico. Non ci sono ancora le linee guida nazionali, si parla quindi di attestato di qualificazione.
Il DPR in oggetto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Sono esclusi dalla certificazione gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (ad esempio portici, legnaie), gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.
I criteri generali sono indispensabili per calcolare la prestazione energetica per l’edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.
Fino a fine Giugno resta in vigore l’obbligo di consegnare all’acquirente l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione realizzati in forza del Permesso di costruire o di Dia dopo l’ 8 ottobre 2005, ma anche per quegli edifici radicalmente ristrutturati o quelli sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico e quelli pubblici che dopo il 1° luglio 2007 siano stati effettuati interventi di sostituzione degli impianti.
Come si ottiene il certificato energetico e cosa contiene
L’attestato di certificazione energetica è compilato e sottoscritto da un professionista abilitato chiamato anche Soggetto certificatore ed è un documento che deve essere allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata, nonchè messo a disposizione del conduttore di un immobile in locazione.
L’attestato di certificazione energetica stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l’edificio in analisi in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo.
Esattamente come lavatrici e lavastoviglie, ora anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi e avranno quindi il proprio attestato.
Gli usi di energia riportati sull’attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’indicazione circa l’impatto dell’edifico sull’ambiente, nell’attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’edificio.
L’attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
Una copia dell’attestato di certificazione
La scala delle categorie dalla A alla G
Copia di un attestato di certificazione in uso in Lombardia