Perdita agevolazioni prima casa

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Le agevolazioni prima casa permangono se, per “forza maggiore”, l’interessato non può trasferire la residenza nell’immobile entro diciotto mesi come dichiarato nell’atto di acquisto.

Così ha stabilito la II Sezione della Ctp Pisa (sentenza 5 del 26 gennaio 2009), annullando l’avviso di liquidazione con il quale le revocavano le agevolazioni e recuperavano le imposte.

Il ricorrente impugnava l’atto di contestazione del Fisco che gli revocava le agevolazioni prima casa per non aver trasferito la residenza nel comune ove era posto l’immobile, sostenendo che le agevolazioni permangono quando il mancato trasferimento non è dovuto alla sua volontà ma è dipeso da forza maggiore.

In questo senso argomentava che l’immobile per essere destinato a civile abitazione aveva bisogno di lavori di ristrutturazione sia interni che esterni per i quali sollecitamente aveva provveduto a inoltrare al Comune le necessarie pratiche e che il Comune aveva bloccato i lavori mancando il collegamento degli scarichi al sistema fognario pubblico.

Il ricorrente precisava inoltre che tale circostanza non era nota al momento dell’acquisto e quindi doveva essere considerata causa di “forza maggiore”. L’ufficio, costituitosi nel giudizio, affermava che il termine previsto dalla norma è da considerarsi perentorio e che il contribuente per conservare le agevolazioni avrebbe potuto trasferire la residenza in altro immobile posto nel Comune anche assunto in locazione non essendo indispensabile che la residenza fosse trasferita proprio in quello per il quale era stata concessa l’agevolazione. Chiedeva quindi che il ricorso fosse rigettato e che fosse confermato il proprio operato.

La Commissione tributaria ha sottolineato che il diritto alle agevolazioni non si perde quando sussistono cause di “forma maggiore” che hanno impedito di trasferire la residenza nel termine previsto dal legislatore e che la stessa non porti alla sola abolizione delle sanzioni come sostenuto dall’amministrazione finanziaria (risoluzione n. 35 del 1° febbraio 2002).

è stata ritenuta forma maggiore, caratterizzata dalla imprevedibilità e inevitabilità (risoluzione 140/E del 10 aprile 2008) la causa non imputabile alla parte obbligata (35/E del 1° febbraio 2002) anche il ritardo burocratico con il quale il Comune ha rilasciato il permesso di abitabilità (Ctr Toscana, sentenza 46/07), nonchè l’infiltrazione di acqua dell’appartamento soprastante che ne aveva fatto venir meno le condizioni igieniche di abitabilità (Ctr Lazio, sentenza 168 del 16 luglio). I giudici toscani, nel caso esaminato, hanno ritenuto sussistere la causa di “forza maggiore” in quanto il contribuente non avrebbe potuto trasferire la residenza nell’immobile privo delle condizioni di abitabilità (allacciamento alla rete fognaria).

Cause, queste, non conosciute dall’interessato al momento dell’acquisto e che si sono realizzate dopo il termine di 18 mesi per procedere al trasferimento della residenza.

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