Allacciamenti e subentri per luce acqua e gas

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«Vuoi un nuovo allaccio? Se non sei in regola con la sicurezza degli impianti, ti tagliamo acqua, gas e luce».

Questo potrebbe essere uno dei risultati (spiacevole) del nuovo decreto dello Sviluppo (Dm 37 del 22 gennaio 2008), almeno nel caso di un nuovo contratto di utenza: le norme parlano infatti di un mese dopo l’attivazione del servizio per inviare la documentazione sulla regolarità, pena la sospensione dell’erogazione.

Ma il pericolo è scongiurato, come dimostrano le risposte fornite dal ministero alle domande presentate dal Sole 24 Ore in collaborazione con Confapi-Federamministratori.

Lo Sviluppo infatti chiarisce una volta per tutte che per un impianto già funzionante non è necessario inviare al distributore di acqua ed energia il relativo certificato di conformità, anche se la fornitura del metano, dell’acqua o della luce era stata temporaneamente disattivata per il subentro di un nuovo proprietario dell’immobile, se è cambiato il fornitore di energia o se è stato modificato il contratto.

I casi a rischio
Di conseguenza restano tre casi in cui l’allacciamento alle reti prevede l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto al gestore della rete stessa:

1) nuovo impianto (quasi sempre attivato per la prima volta, perchè l’ edificio è stato appena costruito);

2) aumento di potenza dell’impianto in seguito a interventi (per esempio incremento della potenza del contatore elettrico o del potere riscaldante della caldaia). Il ministero chiarisce però che in questo caso l’invio della documentazione è dovuto solo se l’intervento impone di per sè il rilascio della dichiarazione di conformità. Quindi, un semplice incremento di potenza del contatore elettrico familiare, oltre i canonici 3kw, non comporta di per sè tale procedura, a meno che l’aumento sia dovuto a innovazioni importanti (installazione di una vasca da idromassaggio o di un condizionatore, per esempio);

3) aumento di potenza dell’impianto anche senza interventi, ma solo in casi particolari. I più comuni sono il superamento dei 6 kilowattora di potenza elettrica o quando l’impianto termico è servito da canne fumarie ramificate.

Se ne deduce che solo nel terzo caso può essere necessario produrre una dichiarazione di conformità per un impianto già esistente, rintracciando l’installatore per ottenerla o sostituendo la dichiarazione di conformità con una «di rispondenza», resa da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste.

Negli altri casi, invece, la dichiarazione di conformità è un documento nuovo di zecca, che l’installatore è tenuto a rilasciare alla fine degli interventi, come previsto già dalla legge, e che bisognerà solo trasmettere in copia al distributore o fornitore di acqua, luce o gas. Niente gravosi adempimenti, quindi.

La locazione
Più spinosa è la questione del rapporto proprietario-inquilino, anche perchè si lega a doppio filo con altri chiarimenti del ministero dello Sviluppo pubblicati il 29 marzo sul Sole 24 ore. In essi si era affermato che è possibile derogare contrattualmente dalla consegna della dichiarazione di conformità alla persona che prende in locazione un immobile.

Non è difficile immaginare che si farà ricorso questa eccezione in quasi tutti i casi in cui il proprietario non può consegnare le dichiarazioni, o perchè non le ha mai avute, oppure perchè le ha perse (l’alternativa è che il proprietario si faccia rilasciare una costosa dichiarazione di rispondenza da un tecnico o, esegua ancor più costosi lavori di messa a norma degli impianti, come in effetti dovrebbe fare).

Ora, se l’inquilino vuole eseguire, magari a proprie spese, modifiche dell’impianto dovrà (come afferma il ministero) ottenere l’autorizzazione del proprietario (ciò è previsto in tutti i moduli prestampati di locazione). Ma se il proprietario dà l’autorizzazione dovrà necessariamente fornire anche la dichiarazione di conformità dell’impianto esistente, anche in caso di accordo per la non allegazione al contratto di locazione.

Il tutto, a meno che nel contratto di locazione siano previste specifiche e clausole contrattuali di deroga, che chiariscano a chi competono gli adeguamenti degli impianti e la richiesta delle relative documentazioni.

Le punizioni
Mano pesante, infine, sulle sanzioni.
Lo Sviluppo afferma che la mancata consegna della dichiarazione di conformità al distributore o fornitore delle utenze “sconta” da 1.000 a 10.000 euro «con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione». Quindi, oltre alla sospensione della fornitura, si pagano almeno mille euro di multa.

Anche le aziende di distribuzione e fornitura di energia e acqua sono gravate dalla stessa sanzione se non richiedono la documentazione all’utente.

Giovanni Tucci

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