Lo sconto fiscale sugli oggetti di arredamento non è necessariamente legato a grandi interventi di ristrutturazione.
Secondo l’articolo 2 del Dl 5/2009, la detrazione del 20% per gli acquisti di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, tv e computer è concessa solo a chi ha chiesto il bonus del 36% sulle ristrutturazioni.
Non sempre, però, per fruire del 36% occorre effettuare lavori “pesanti” o spendere migliaia di euro.
Di fatto, molti contribuenti che effettuano piccole opere potrebbero ignorare di aver diritto al 36% (e dunque anche di poter fruire della chance del 20% sugli oggetti d’arredo). Mentre altri contribuenti che stanno pensando di acquistare nuovi mobili o elettrodomestici potrebbero cogliere l’occasione ed effettuare piccoli interventi di ristrutturazione agevolati al 36%, così da far scattare anche il bonus sugli arredi.
Tutto sta a identificare le opere agevolabili con il 36 per cento. Ci si potrebbe riferire anche ad alcune interpretazioni date nel passato dall’agenzia delle Entrate che concedevano la detrazione a interventi davvero minuscoli.
La circolare 13/E del 6 febbraio 2001, ad esempio, affrontava la domanda se «tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)» rispondendo che «sì, in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti, finalizzati ad evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l’intervento sia innovativo».
Sempre nella circolare del 2001 si elencavano altri interventi abbastanza circoscritti. Molto interessanti sono, in questo senso, le misure agevolate contro il rischio di illeciti: l’installazione di una piccola cassaforte a muro, grate alle finestre o tapparelle blindate, oppure allarmi alle finestre esterne, o infine una piccola telecamera di sorveglianza. Chi poi non ha ancora sostituito la porta d’ingresso con un modello rafforzato o blindato può cogliere al volo l’occasione.
Nel campo della messa a norma degli impianti anche il cosiddetto salvavita prevede spese e opere contenute. Previste esplicitamente da una circolare (26 gennaio 2001, n. 7) tra le opere anti-infortuni sono poi l’installazione di dispositivi per il rilevamento delle fughe di gas o quella di corrimano lungo le scale.
La guida 2008 delle Entrate al 36% inserisce tra le opere agevolate l’allargamento delle porte interne con demolizioni di modesta entità, nonchè la nuova costruzione o demolizione di muri interni non portanti. La stessa guida elenca poi anche la sostituzione di finestre con altre di materiali e colori diversi. Infine, tra le opere di risparmio energetico si possono ricordare la sostituzione della caldaietta con una a maggiore efficienza energetica (se va fatta, meglio darsi da fare ora) o quella di uno scaldabagno elettrico con uno a gas.
La grandissima maggioranza dei lavori ricordati è considerata dai Comuni di «manutenzione ordinaria» e quindi non è prevista la presentazione di una Dia (dichiarazione di inizio attività) da parte di un professionista abilitato (con i relativi oneri), ma solo l’invio della Comunicazione di inizio lavori a Pescara e il pagamento con bonifico.
Ci si può chiedere: è necessario l’intervento di un tecnico e l’emissione di una fattura, oppure è concesso anche il “fai da te”?
Formalmente il 36% avvantaggia anche i lavori eseguiti in proprio, per l’acquisto dei soli materiali (circolare 1° maggio 1998, n. 121, punto 2.4). Però gli interventi sugli impianti vanno eseguiti da un tecnico abilitato, che rilasci una certificazione sul rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre se è l’artigiano o l’impresa a intervenire, si potrà fruire anche dell’Iva agevolata al 10% sugli acquisti di materiali e apparecchiature.
Silvio Rezzonico – Giovanni Tucci