L’imposta di registro si paga anche sul risarcimento dell’inquilino moroso.
E non è al 2%, come sul canone di affitto, ma al 3%.
Può però essere considerata pari a quella sull’affitto se il proprietario non rientra in possesso dell’immobile ma prosegue nel rapporto di locazione
L’Agenzia delle Entrate nell’ultima circolare affronta la questione della tassazione degli importi pagati da un inquilino moroso e spiega che quando il proprietario non intende proseguire un rapporto di locazione e ha avviato azioni di recupero l’aliquota per l’imposta di registro che si applica all’indennità, pagata da chi occupa l’immobile senza averne titolo, è più alta e pari al 3%.
In questo caso, infatti, l’indennità è “chiaramente risarcitoria” e quindi è la stessa la stessa prevista per gli atti relativi alle prestazioni a contenuto patrimoniale (ma non si applica alle denunce d’occupazione).
Quando invece la natura dell’indennità è “corrispettiva” – dopo la scadenza del contratto di locazione il proprietario non avviato azioni di recupero – l’aliquota è pari al 2%.
In questo caso – stabilisce infine l’Agenzia delle Entrate – l’imposta non può essere inferiore a 67 euro.