Novità ICI

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La legge finanziaria introduce novità fiscali sulla casa. Le dichiarazioni dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici) vengono fatte rientrare nei modelli di dichiarazione dei redditi al fine di assicurare, in un rapporto di collaborazione fra lo Stato ed i Comuni, un maggiore controllo dell’imposta comunale.

Dal 2008, con riferimento alle dichiarazioni 2007, i modelli delle persone fisiche devono contenere i dati identificativi degli immobili posseduti e i dati necessari per il calcolo del tributo comunale.

Per l’applicazione effettiva della disposizione, bisogna però attendere un provvedimento di attuazione che verrà emanato dall’Agenzia delle Entrate in accordo con la conferenza Stato-città.
In attesa di tale provvedimento, è stata sospesa la possibilità (prevista dalle legge 248 del 2006) di pagare l’Ici con la dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione dei redditi 2007 per l’anno 2006 è obbligatorio indicare i dati relativi ai pagamenti Ici dell’anno precedente, per ciascun immobile posseduto.
Per consentire al Fisco di effettuare i controlli formali, sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i dati occorrenti per la liquidazione del tributo (detrazioni e agevolazioni, periodo e percentuale di possesso, eccetera) e non semplicemente l’importo dell’imposta pagata nell’anno precedente.
I Comuni, da parte loro, dovranno comunicare ogni anno all’Amministrazione finanziaria le situazioni difformi da quelle risultanti in Catasto.

Con la legge finanziaria, inoltre, è stato soppresso l’obbligo di dichiarare la rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti in Catasto. Del resto, essendo oramai obbligatoria da diversi anni la procedura informatica Doc-fa, per tutti gli immobili in attesa di rendita si applica la rendita proposta iscritta in Catasto a cura del contribuente.
Per i fabbricati non dichiarati in Catasto e per quelli che abbiano subìto variazioni “abusive”, con la procedura prevista nei commi 336 e seguenti della legge 311 del 2004, si può attuare l’accatastamento d’imperio del fabbricato, recuperando tutto il tributo dovuto per gli anni pregressi.

Dal 1° novembre 2007, i Comuni eserciteranno direttamente, anche in forma associata, le funzioni catastali. E’ data la possibilità ai Comuni di stipulare convenzioni con l’Agenzia del Territorio.

Infine, per quanto concerne la detrazione per l’abitazione principale (prevista dall’art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992), si stabilisce che la stessa sia collegata alla residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria. In proposito, è bene ricordare che sino ad oggi la detrazione spetta solo a condizione che il proprietario abbia la dimora abituale nell’immobile, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.

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