Un discreto numero di alloggi di tipo rurale (A/6), ultrapopolare (A/5) e popolari (A/4), nel tempo quasi tutti ristrutturati, hanno ormai assunto le connotazioni di categorie di maggior pregio, che dovranno essere sottoposti alla revisione del classamento ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 311/2004, o formare oggetto di denuncia di variazione, su invito dei Comuni, ai sensi del comma 336.
E’ realistico quindi ipotizzare che la quasi totalità di A/5 e A/6 debba subire il passaggio ad A/4.
Le caratteristiche
I parametri e le caratteristiche delle singole categorie di questo Gruppo non sono uniformi in tutto il Paese ma «relativi e variabili da luogo a luogo». è però possibile identificare le caratteristiche reali di questi immobili, che sono generalmente le seguenti:
– categoria A/6, abitazioni già assegnate ai lavoratori stagionali nelle cascine e fondi agricoli, completamente prive di servizi igienici interni;
– categoria A/5, abitazioni dei grossi edifici costruiti fra la fine dell’800 e primo ‘900, comprendenti uno o due locali non disimpegnati, con accesso da ballatoi esterni, dotati di luce elettrica e acqua potabile ma con servizi igienici in comune, senza ascensore e riscaldamento centrale;
– categoria A/4, le classiche abitazioni popolari, costruite da Iacp e grandi proprietari fra il 1920 e il 1940, costituite da alloggi di due, tre e quattro vani, con un solo servizio igienico e locali non tutti disimpegnati, in edifici con riscaldamento centrale al Centro-Nord ma senza ascensore e con finiture molto spartane.
In qualche caso è ipotizzabile anche il passaggio alla categoria A/3, attribuita ai fabbricati definiti economici, costruiti alla fine degli anni trenta e subito dopo la fine della guerra, dotati di tutti i servizi urbani, riscaldamento centrale, ascensore, finiture molto semplici, fra i due e i quattro locali, tutti disimpegnati, con rivestimento nei bagni. Hanno una superficie media dei vani da 13 a 15 metri quadrati e quella complessiva di norma non superiore a 90, ma in talune zone del sud, possono anche avere superfici superiori.
Denuncia al catasto ed eventuale ricorso
Ovviamente, dopo i lavori di ristrutturazione, sarebbe stato necessario presentare la denuncia di variazione al catasto. Ma anche quando la rettifica dovesse arrivare d’ufficio (come accadrà) è possibile impugnare la notifica che ne dà notizia, presso la Commissione tributaria provinciale.
In particolare, nel caso della A/5, è possibile il transito alla categoria A/4, se si inseriscono i servizi igienici, ma in nessun caso è applicabile la categoria A/3, perchè la struttura dell’edificio in mattoni e solai in legno o putrelle, non consentono la flessibilità di rimodulare l’alloggio come quella in cemento armato dei fabbricati civili economici, oltre al fatto che il tipo di accesso da ballatoio esterno, la mancanza dell’ascensore e del servizio centrale di riscaldamento, non sono mai compatibili con le caratteristiche degli appartamenti censiti nella categoria A/3.
In caso di ricorso, è opportuno chiedere al giudice di obbligare l’Ufficio di mostrare le unità tipo delle A/3, che sono state assunte come riferimento nel classamento per comparazione. In alternativa il ricorrente potrebbe citare gli identificativi di alloggi censiti in A/3, facendo osservare in giudizio la sostanziale differenza con quella oggetto del contenzioso.
Nel caso delle A/4 invece, qualora ristrutturati, gli alloggi potrebbero transitare alla categoria A/3, a condizione che nella casa risultino installati gli ascensori e il riscaldamento centrale.
Fonte: Il Sole 24 Ore