Mini stangata in arrivo per chi ha acquistato la prima casa dichiarando nel rogito un valore dell’immobile inferiore al mutuo richiesto alla banca.
Lo sconto Irpef sugli interessi da mutuo indebitamente goduto dovrà essere restituito al Fisco.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, che interviene a chiarire una recente circolare con la quale aveva di fatto posto un paletto stringente alla pratica diffusa di richiedere un mutuo alto per coprire la spesa reale e poi dichiarare nell’atto di acquisto il solo valore catastale. Il ‘tetto’ al quale rapportare lo sconto concesso dal Fisco, in sostanza, è l’importo dichiarato al momento del rogito, aumentato delle sole spese notarili e accessorie.
Ora, con la nuova circolare, le Entrate chiariscono che la nuova disposizione avrà effetto retroattivo. Niente sanzioni, ovviamente, ma il Fisco è pronto a chiedere indietro la parte di sconto che supera il valore del rogito.
In pratica, se per l’acquisto è stato dichiarato un importo di 100.000 euro ma il mutuo richiesto è stato di 200.000 euro, lo sconto Irpef potrà essere applicato solo su metà degli interessi e il fisco chiederà indietro la differenza.
Il fenomeno di dichiarare all’atto di acquisto un importo più basso di quello “reale” di acquisto, fermandosi spesso al valore catastale, è frequente perchè consente di pagare meno tasse sulla compravendita (imposta di registro o Iva). Ma, poichè i prezzi del mercato immobiliare in questi ultimi anni sono lievitati in modo esponenziale, è facile che l’importo del mutuo possa superare il valore dichiarato nel rogito.
La nuova interpretazione del fisco, arrivata ad aprile, ha stabilito invece che, se il valore del mutuo supera quello dell’acquisto, gli interessi sui quali si applica lo sconto devono esser rapportati all’importo più basso. Ora questa nuova interpretazione restrittiva viene di fatto estesa anche retroattivamente, nonostante sia la stessa Agenzia delle Entrate ad ammettere che “è possibile che nel passato i contribuenti e i Caf abbiano agito nella erronea convinzione che la detassazione spettasse con riferimento all’intero ammontare degli interessi pagati”.
In concreto a fare i controlli per il Fisco saranno quindi i Centri di Assistenza Fiscale.
La formula per rapportare gli interessi al valore del rogito è quella già indicata dalle Entrate. Gli interessi su cui calcolare la detrazione sono uguali al costo dell’acquisizione dell’immobile moltiplicato per gli interessi pagati e diviso per il capitale ottenuto in mutuo.
L’Agenzia ha comunque introdotto un’ulteriore correzione.
Il prezzo di acquisto – ha ora spiegato con l’ultima circolare – non solo comprende il prezzo pagato al venditore, ma anche l’onorario del notaio, le spese di mediazione e le imposte pagate (registro, ipotecarie e catastali).
Fonte: Unione Mediatori Creditizi Italiani