Con il decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e locali adibiti ad uffici. La nuova disposizione è entrata in vigore il 1 aprile 2006.
Da questa data, pertanto, chi vorrà realizzare edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti dovrà necessariamente seguire le indicazioni contenute nel nuovo decreto.
Sono interessati dalle nuove disposizioni, oltre agli edifici che i locali destinati ad uffici di nuova costruzione, anche gli edifici e i locali esistenti in cui sono presenti uffici di nuova realizzazione, nonchè agli edifici e ai locali esistenti già destinati ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto ma che hanno subito sostanziali modifiche a partire dall’entrata in vigore del decreto.
In particolare i locali devono essere realizzati e gestiti in modo tale da assicurare al loro interno la sicurezza antincendio e questo scopo va perseguito diminuendo al massimo le cause di incendio, garantendo inoltre la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso alle persone presenti, limitando la produzione e la propagazione dell’incendio agli edifici e locali contigui, consentendo, quindi, agli occupanti di lasciare i locali indenni o di essere comunque soccorsi, garantendo la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.