Circolare Ministero delle Finanze 13 gennaio 1999 n. 15/E

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Imposta di registro – Contratti di locazione di unità immobiliari arredate
Da più parti è stato lamentato il difforme comportamento tenuto dagli Uffici nella registrazione dei contratti di locazione di unità immobiliari arredate.

In particolare è stato evidenziato che alcuni Uffici applicano l’aliquota del 2 per cento – prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – sull’intero ammontare del canone riferito all’immobile arredato, mentre altri richiedono il tributo nella misura del 3 per cento – ai sensi dell’art. 9 della accennata tariffa – sullo stesso ammontare.

A tale proposito si osserva che l’arredo generalmente costituisce “pertinenza” dell’immobile locato in quanto, secondo la definizione fornita dall’art. 817 c.c., è un insieme di cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della cosa principale.

Da quanto sopra si evince che l’aliquota da applicare ai contratti di locazione di beni immobili arredati è quella prevista dal più volte citato articolo 5, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, in quanto ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del testo unico D.P.R. n. 131 del 1986 “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate”.

Si precisa infine che ove il rapporto contrattuale di locazione, relativo ad un immobile arredato, fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l’immobile e l’arredo in esso contenuto si avrebbero, ai fini fiscali, due fattispecie imponibili diverse.

La prima assoggettata all’imposta proporzionale nella misura del 2 per cento prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. b), della più volte citata tariffa, parte prima, e l’altra sottoposta, ricorrendone le condizioni, all’aliquota proporzionale del 3 per cento ai sensi dell’articolo 9 della medesima tariffa, parte prima.

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