Legge 8 gennaio 2002 n. 2

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Modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002.

Art. 1
Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili

1. Dopo l’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e inserito il seguente:

“Art. 4-bis. (Tipi di contratto).
1. La convenzione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all’articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2”.

Art. 2
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

2. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: “agli articoli 2, 3, 4,” sono inserite le seguenti: “4-bis,”

b) all’articolo 2, comma 3, le parole: “, che provvedono alla definizione di contratti-tipo” sono soppresse;

c) all’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: “e il loro rispetto” sono inserite le seguenti: “, unitamente all’utilizzazione dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis,”;

d) all’articolo 5:

1. al comma 2, le parole: “di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis”;
2. al comma 3, le parole: “di contratti-tipo relativi alla” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni di”.

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