Zanzariere

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Sentenza in merito a zanzariere e decoro architettonico.

Vietata l’installazione di una zanzariera sul balcone se altera il decoro architettonico dell’edificio.

In materia di condominio di edifici, le norme del regolamento di natura contrattuale possono prevedere limitazioni ai diritti dei condomini, nell’interesse comune, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà.(vedi “ex multis”, Cass. 6.10.1999 n. 11121; Cass. 16.10.1999 n. 11692; Cass 25.10.2001 n. 13164; Cass. 7.1.2004 n. 23)

Ne consegue che è valida la delibera condominiale che vieti ad un condomino l’installazione sul balcone di sua proprietà esclusiva di una “zanzariera” che, per le sue caratteristiche (nel caso, formata da telaio in alluminio installato lungo il perimetro esterno del balcone dell’appartamento) risulti immediatamente visibile dall’esterno, e lesiva del decoro architettonico dell’edificio.

Infatti è stato ritenuto dalla Corte che l’amministratore di Condominio è legittimato a far valere in giudizio le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l’uso delle parti del fabbricato di proprietà esclusiva, allorché siano rivolte a tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed alla abitabilità dell’intero edificio (Cass. 23.10.1990 n. 10288; Cass. 6.8.1999 n. 8486).

Cass. sez. II civile, sentenza n. 8883 del 29 aprile 2005
 

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